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Anagrafe canina

Servizio attivo

Anagrafe canina animale d'affezione

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ogni proprietario, allevatore e detentore a scopo di lucro di cani di qualsiasi taglia è obbligato a iscrivere, presso l’ufficio competente del Comune di residenza, il proprio animale. La stessa procedura è facoltativa nel caso di gatti e furetti. Vanno segnalati anche smarrimento, sottrazione, morte, cessione definitiva e cambio di residenza.
L’applicazione sottocutanea di tale microchip deve essere effettuata da un medico veterinario privato o dall’AUSL che provvedono contestualmente alla registrazione  degli stessi all’anagrafe degli animali d'affezione.
 

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Descrizione

L’anagrafe degli animali d’affezione è il registro nazionale di cani, gatti e furetti destinato a riportarne i mutamenti dovuti a cause naturali e civili: nascita, cambio o rinuncia di proprietà, smarrimento e morte.
Essa deve pertanto basarsi sull’identificazione univoca, irripetibile e immodificabile del singolo animale mediante l’applicazione di un microchip nel tessuto sottocutaneo. Per microchip s’intende una piccola piastrina, delle dimensioni di un chicco di miglio, di materiale biocompatibile, assolutamente innocuo e indolore, con stampigliato un codice unico, in grado di sfruttare il principio della radiofrequenza, così da permetterne la lettura attraverso un apposito apparecchio in qualsiasi momento della vita dell’animale. 
L’anagrafe degli animali d’affezione è fondamentale per responsabilizzare i possessori: nel momento in cui un animale viene registrato a carico di una persona o di un Ente, questi ne diviene tutore responsabile a tutti gli effetti civili e penali. Essa va anche “considerata come deterrente all’abbandono e al maltrattamento dei cani (C.M. 14 maggio 2001, n. 5)”.
 
Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso e la razza, e in particolare deve:
  • rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
  • assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  • consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
  • prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
  • garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
  • assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
Gli allevatori e i detentori di animali a scopo di commercio hanno l’obbligo di:
  • tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali;
  • rilasciare al destinatario della vendita regolare ricevuta, con la descrizione dell’animale ed i suoi dati identificativi;
  • segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro 7 giorni dall’avvenuta cessione; l’ufficio rilascerà un’apposita ricevuta dell’avvenuta comunicazione.
In caso di viaggi nei Paesi della Comunità Europea è obbligatorio il passaporto anche per cani, gatti e furetti, che viene rilasciato dai Servizi Veterinari delle Aziende USL.
 
Si ricorda che è vietato:
  • abbandonare qualsiasi animale (la mancata iscrizione all’anagrafe animale, la mancata comunicazione di rinuncia alla proprietà e la mancata custodia dell’animale sono equiparate all’abbandono);
  • detenere animali a chi è riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà contro gli animali;
  • partecipare a manifestazioni espositive con cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e, se di età superiore, gli stessi devono avere garantita un’adeguata copertura vaccinale contro le malattie di specie individuate dalle AUSL.
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Come fare

Per informazioni rivolgersi all’ufficio Sportello Sociale nei giorni di apertura al pubblico previo appuntamento al tel. 0521/611919 - 0521/611942.

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Cosa serve

  • Copia fotostatica del documento di identità dell'intestatario; 
  • Copia del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari;
  • Attestato dell’applicazione del microchip o di tatuaggio, compilato a cura del medico veterinario;
  • Copia fotostatica del libretto accompagnante l'animale da presentare qualora l’animale sia già tatuato o in possesso di microchip di identificazione  e nel caso in cui non venga presentata copia del certificato del veterinario attestante l’applicazione di tatuaggio o microchip.,
  • Denuncia di cessione dell'anagrafe canina di provenienza da presentare in caso di animale iscritto in altro Comune,
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Cosa si ottiene

Registrazione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione.

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Tempi e scadenze

Tempi e scadenze

Di seguito le tempistiche di segnalazione all’anagrafe canina a cui il proprietario/detentore deve attenersi:

  • iscrizione: entro 30 giorni dalla nascita o da quando se ne venga a qualsiasi titolo in possesso;
  • smarrimento: entro 3 giorni dalla data di smarrimento;
  • sottrazione: entro 3 giorni dalla data di sottrazione;
  • morte: entro 15 giorni dalla data di morte;
  • cessione definitiva: entro 15 giorni dalla data di cessione;
  • cambio di residenza: entro 15 giorni dalla data di cambio di residenza.

Ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2025, 11:47

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