Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge
Descrizione
In base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplinato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, per poter eseguire interventi su tali beni devono richiedere l’autorizzazione paesaggistica all’amministrazione competente.
L’autorizzazione paesaggistica secondo il procedimento ordinario normato dall’art.146 del DLgs 42/2004 deve essere richiesta per gli interventi che non sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato riguardante gli interventi di lieve entità elencati nell’Allegato B del DPR 31/2017.
Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune, quale amministrazione preposta, è subordinato ai pareri della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) e della Soprintendenza territorialmente competente.
Ai sensi dell’art. 149 del DLgs 42/2004 sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Sono inoltre esclusi dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere indicati nell'Allegato A del del DPR 31/2017 e quelli indicati dall’articolo 4 dello stesso decreto.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CILA) necessario per l’esecuzione dell'intervento urbanistico-edilizio.
Come fare
La richiesta deve essere presentate telematicamente tramite il portale regionale Accesso Unitario, contestualmente al titolo abilitativo edilizio e utilizzando l'apposita modulistica
Cosa serve
- domanda di Autorizzazione Paesaggistica a regime Ordinario
- estratto PSC/RUE/POC con individuazione dell’edificio o sua parte, l’area di pertinenza, il lotto di terreno, l’intorno su cu si intende intervenire;
- estratto della relativa norma dello strumento urbanistico;
- fotocopia di documento d’identità del richiedente e del tecnico progettista
- relazione paesaggistica
- procura speciale
- dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (n. 2 marche)
- pagamento diritti di segreteria da corrispondere secondo le modalità di PagoPA
Cosa si ottiene
L’autorizzazione, preliminare al titolo abilitativo edilizio, per l’esecuzione di intervento su immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge
Tempi e scadenze
Il termine per la conclusione del procedimento ordinario è di complessivi 105 giorni
Il Comune ha 40 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per svolgere le verifiche di competenza, richiedere integrazioni in caso di incompletezza della documentazione prodotta, con sospensione dei termini del procedimento, ed acquisire il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP).
- In caso di parere favorevole della CQAP viene inviata una proposta di rilascio dell’autorizzazione alla Soprintendenza competente;
- in caso di parere contrario viene inviata alla Soprintendenza la proposta di rigetto dell'autorizzazione.
La Soprintendenza ha 45 giorni dal ricevimento per esprimere il proprio parere vincolante:
- se positivo, il Comune rilascia entro 20 giorni l’autorizzazione paesaggistica.
- se negativo, viene inviato preavviso di rigetto ai sensi dell’art.10bis della L241/90 e rigettata la richiesta solo in assenza o non accoglibilità di osservazioni.
Decorso inutilmente il termine di 45 giorni senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere, il Comune può indire una conferenza dei servizi, alla quale il Soprintendente partecipa o fa pervenire il proprio parere.
L’autorizzazione paesaggistica ottenuta è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
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Canale digitale:
Costi
La richiesta di autorizzazione paesaggistica prevede il versamento dei diritti di segreteria nella misura di €120,00.
Il versamento dovuto deve essere effettuato esclusivamente mediante PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione al link https://www.comune.fontevivo.pr.it/it/payments/informativa-privacy?fromId=1 seguendo la causale “Domanda di autorizzazione paesaggistica – Procedimento ordinario”.
Per la richiesta e per il successivo rilascio dell’autorizzazione sono dovute inoltre due marche da bollo da €16,00.
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Ultimo aggiornamento: 31 luglio 2025, 08:19