Descrizione
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 19/05/2023 è stato istituito il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi), presso l'Ufficio Servizio Urbanistica e Protezione Civile.
- Nel periodo intercorso tra il 2008 e il 2022 non sono stati rilevati incendi all’interno del territorio del Comune di Fontevivo - Determina n. 401 del 09/08/2023;
- Nel periodo intercorso tra il 2019 e il 2023 non sono stati rilevati incendi all’interno del territorio del Comune di Fontevivo - Determina n. 320 del 06/07/2024.
L’ultimo aggiornamento del 2025 della cartografia vettoriale delle aree percorse dal fuoco riportato sull’apposito sito tematico dell’Emilia Romagna, con le perimetrazioni rilevate dal Corpo Forestale dello Stato, conferma il censimento riportato nella relazione tecnica comunale:
- Nel periodo intercorso tra il 2020 e il 2024 non sono stati rilevati incendi all’interno del territorio del Comune di Fontevivo - Determina n. 415 del 11/08/2025.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni.
In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto.
È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).
Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
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Ultimo aggiornamento: 13 agosto 2025, 09:06