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Attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi. Disposizioni e racomandazioni

dal 23 giugno 2025 al 14 settembre 2025 compresi

Data :

17 luglio 2025

Attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi. Disposizioni e racomandazioni
Municipium

Descrizione

La Regione Emilia Romagna 

Visto il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026”, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1211 del 18/07/2022, capitolo 5 “Modello d’Intervento” e aggiornato per l’anno 2025 con Deliberazione di Giunta regionale n. 879 del 09/06//2025;

Visto quanto disposto dall’art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n. 13 in merito alle attribuzioni conferite ai Comuni e alle loro Unioni in materia Anti Incendio Boschivo, con l’avvalimento dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile;

Viste le risultanze della riunione di coordinamento svoltasi in data 17/06/2025 tra l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, il Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna, l’ARPAE-SIMC Centro funzionale ed il Settore regionale Aree protette, foreste e sviluppo zone montane;

DISPONE

L’attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 23 giugno 2025 al 14 settembre 2025 compresi, in base anche all’andamento delle condizioni meteo climatiche.

Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità; i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.

Numeri utili per le segnalazioni

  • 112 numero unico di emergenza (NUE)
  • 1515 - numero dell’Arma dei Carabinieri - specialità forestale, per segnalare illeciti e comportamenti a rischio di incendio boschi.

 

Approfondimenti:

 

Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2025, 11:09

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