Focolaio di Chikungunya in Emilia-Romagna? Anche il sindaco del Comune di Fontevivo Massimiliano Grassi ha firmato un’ordinanza valida da sabato 15 settembre fino al 31 ottobre per mettere in atto forme preventive che evitino la diffusione del virus trasmesso dalla zanzara tigre. Dunque chi ha un orto o un giardino deve: eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso; sistemare tutti i contenitori e altri materiali (ad esempio teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia; chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua. All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. L’ordinanza è rivolta inoltre a gestori e responsabili di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche, oltre che ai privati cittadini e agli amministratori condominiali. C’è obbligo di evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati - compresi terrazzi, balconi e lastrici solari - di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea. Bisogna procedere - ove si trovino contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo - allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia. Diversamente, è necessario chiuderli con rete zanzariera o coperchio a tenuta oppure svuotarli ogni giorno, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione. Bisogna trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità. L’ordinanza impone di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza. È obbligatorio provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, il sindaco ordina di: mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti. Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, il primo cittadino ordina di: adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia; assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. Ai responsabili dei cantieri, di :
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l’art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità), con conseguenze più gravose.
In presenza di casi sospetti od accertati di o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.
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| autore: | Ufficio Comunicazione |
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| creato: | mercoledì 3 ottobre 2007 |
| modificato: | mercoledì 3 ottobre 2007 |