IMU - Imposta municipale propria

Istituzione dell’IMU

In base al decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/11, l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)  viene anticipata, in via sperimentale  a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, conseguentemente l’applicazione a regime è fissata al 2015.

L’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari per i beni non locati e l’ICI.

Sono state apportate delle modifiche all'IMU con il Dl. 16 del 21/03/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28/04/2012.

 

Soggetto passivo (Chi paga l’IMU?)

Sono soggetti passivi:

- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa

- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Per gli immobili, anche da costruire o in costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

 

Presupposto oggettivo (Per quali immobili si paga l’IMU?)

L’imposta si applica al possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili). Sono incluse l’abitazione principale e le sue pertinenze.

Si intende “abitazione principale” l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine  e locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse senza fine di lucro) e C/7 (tettoie e posti auto coperti), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ogni categoria..

 

Base imponibile (Su quale valore si calcola l’IMU?)

Il valore dell’immobile è determinato:

-per i fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e le aree fabbricabili, secondo i vigenti criteri per la determinazione dell’ICI ;

-per i fabbricati iscritti in catasto, in base al valore ottenuto applicando alle rendite catastali rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati di cat. da A/1 a A/9; C/2; C/6 e C/7;

140 per i fabbricati di cat. da B/1 a B/8; C/3; C/4; C/5;

  80 per i fabbricati di cat. A/10 (uffici) e D/5

  60 per i fabbricati di cat. D/1; D/2; D/3; D/4; D/6; D/7; D/8; D/9 e D/10;

  55 per i fabbricati di categoria C/1 (negozi)

- per i terreni agricoli, in base al valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a 135, coefficiente che scende a 110 per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti. Per quest'ultimi si rimanda al D.L. 16/2012 per l'assoggettabileità dei terreni.
- La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità i inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale.

 

Quale e’ l’aliquota IMU?

L’imposta è dovuta annualmente in ragione di un’aliquota che per il Comune di Fontevivo con delibera consiliare n.  8  del 2/4/2012  è stata fissata nella misura di:

- 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;

- 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- 0,95% per gli altri immobili (di cui lo 0,38% a favore dello Stato);

Sono inoltre previste detrazioni d’imposta sull’abitazione principale e relative pertinenze.

 

Come si calcola l’imposta

Per prima cosa individuare la rendita catastale dell’immobile.

Per i fabbricati la rendita catastale, va rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i moltiplicatori sopra indicati;
per i terreni agricoli il valore si ottiene aumentando del 25% il reddito domenicale e moltiplicando poi il risultato per i moltiplicatori sopra indicati.

Sul valore catastale ottenuto va poi calcolata l'aliquota d'imposta IMU.

Per l’abitazione principale e le pertinenze, si può usufruire di uno sconto pari a € 200,00, oltre a € 50,00 per ogni figlio residente nell'abitazione e di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di € 400,00.

L’ulteriore detrazione per i figli di età inferiore a 26 anni è valida per il  biennio 2012-2013

 

Periodo d’imposta

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

I contribuenti dovranno provvedere direttamente al versamento allo Stato della quota ad esso spettante.

 

Versamenti

Sono previste due rate con scadenza 16 giugno e  16 dicembre. Per l'anno 2012 il pagamento della prima rata è effettuato nella misura del 50% dell'imposta calcolata con l'aliquota di base, mentre con la seconda rata verrà effettuato il conguaglio. 
Per i fabbricati rurali è possibile versare la prima rata nella misura del 30% dell'imposta dovuta.
Per le abitazioni principali e le relative pertinenze è possibile versare tre rate di cui la prima (entro 16/6) e la seconda (16/9) ciascuna pari a 1/3 dell'imposta totale calcolata applicando l'aliquota di base e le detrazioni, la terza (16/12) a saldo con conguaglio.

 

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell’IMU:

-  gli immobili posseduti dallo Stato

-  gli immobili posseduti, nel territorio comunale, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra questi enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

-  gli immobili a destinazione particolare di carattere pubblico, fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto o di proprietà della Santa Sede, ovvero appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione ICI in base ad accordi internazionali,

-  taluni terreni agricoli di aree montane o di collina,

-  gli immobili destinati allo svolgimento di attività sociali da parte di enti non commerciali.

 

Modalità di pagamento

IMU deve essere pagata obbligatoriamente con il modello F24 secondo le indicazioni dettate dalla Risoluzione n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate e con i seguenti codici:

- 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – art.13,c.7.D.L. 201/2011- COMUNE

- 3913 IMU per fabbricati  rurali ad uso strumentale – COMUNE

- 3914 IMU per i terreni – COMUNE

- 3915 IMU per i terreni – STATO

- 3916 IMU per le aree fabbricabili – COMUNE

- 3917 IMU per le aree fabbricabili – STATO

- 3918 IMU per gli altri fabbricati – COMUNE

- 3919 IMU per gli altri fabbricati – STATO

- 3923 IMU – INTERESSI DA ACCCERTAMENTO – COMUNE

- 3924 IMU – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE

 

 

Modelli relativi all’imposta

Il modello della dichiarazione è stato approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 30.10.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 05.11.2012. Sul sito http://www.finanze.gov.it sono disponibili il modello dichiarativo e le relative istruzioni.
I modelli per il versamento “F24” sono stati approvati con Prot. n. 2012/53906 dell’Agenzia delle Entrate.
 
Visure catastali
 
Per coloro che sono in possesso dei dati catastali, ma vogliono una conferma della rendita, l'Agenzia del Territorio mette a disposizione un servizio attraverso il quale è possibile, indicando il codice fiscale, verificare l'attuale rendita catastale. Collegati al sito http://www.agenziaterritorio.it/?id=1267

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Proprietà dell'articolo
autore: ufficio tributi
creato: sabato 21 aprile 2012
modificato: venerdì 9 novembre 2012